In ipotesi di più violazioni ai fini Imu per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata in base all’articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. È il principio di diritto reso dalla Cassazione con l’ordinanza 1933/2024.