Le cessioni di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dall’Italia e consegna in un porto dell’Unione europea, possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA solo al rispetto delle condizioni per le cessioni intracomunitarie previste dall’art. 41 del DL 331/93. Tale aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 244 di ieri, specificando che dette cessioni divengono imponibili ai fini IVA in Italia se il cessionario non comunica al fornitore il proprio numero di iscrizione al VIES.