Alla luce del nuovo art. 88 del Tuir, si ritiene che la finzione dell’incasso giuridico non sia più necessaria in quanto la rinuncia ai crediti è qualificabile come sopravvenienza attiva per la parte eccedente il valore fiscale, mentre, dal punto di vista del socio, è previsto che l’ammontare del credito rinunciato si aggiunga al costo della partecipazione, nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto, senza prevedere deduzione. Pertanto, non sussisterebbero più i presupposti giustificativi della tesi interpretativa dell’incasso giuridico, in quanto viene meno l’esigenza di prevenire i possibili salti d’imposta che il precedente assetto normativo poteva generare.