Dopo queste recenti modifiche, la novità più invasiva per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo, per l’imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e, per l’imprenditore collettivo (società ed enti), di adottare un assetto organizzativo adeguato, ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Si tratta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.