Sconti e note credito a seguito di covid19

Lo sconto per il coronavirus nella nota di credito del fornitore

  • Quel è il corretto trattamento ai fini iva e delle imposte dirette per le riduzioni di prezzo sui beni e sui servizi richiesti dai clienti ed accettati dai fornitori per le fatture già emesse negli scorsi mesi e in pagamento in queste o nelle prossime settimane? Si tratta di uno sconto, in genere incondizionato, oppure può essere individuato quale transazione in base all’art. 1965 C.C.? E nel caso di rinuncia unilaterale del fornitore?
  • Esaminiamo il caso in cui la richiesta di riduzione dell’importo da pagare è esclusivamente correlata alla (crescente) difficoltà finanziaria del cliente/committente di pagare la fornitura di beni o servizi, con specifico riferimento a settori obbligatoriamente “chiusi” a causa delle misure di contenimento del coronavirus (ad esempio, moda e turismo) con la conseguente impossibilità di vendere a clienti terzi i beni e servizi già acquistati e fatturati.

Si sintetizza la check list operativa:

– richiesta di riduzione dell’importo da pagare rivolta dal committente al fornitore;

– stipula di accordo integrativo tra cliente e fornitore di riduzione dell’importo da versare con le relative modalità (riduzione percentuale sul fatturato, sconto a forfait);

– emissione da parte del fornitore della nota di credito (imponibile e Iva) con la corretta dicitura (ad esempio, “sconto incondizionato forfettario a seguito degli effetti economico-finanziari del coronavirus sulle fatture già emesse nel periodo dal ….. al …..” oppure sulla/e fatture n. ….. del …..”);

– invio della nota di credito “elettronica” tramite lo Sdi;

– registrazione sui libri iva della nota di credito; o contabilizzazione del minor ricavo nel caso di sconto o transazione nell’esercizio oppure di sopravvenienza passiva.

-> Nel caso, invece, di rinuncia unilaterale del fornitore non è possibile l’emissione di una nota di variazione, ma è necessario trattare l’operazione come “liberalità” e quindi l’Iva rimarrebbe in capo al fornitore rinunciatario.

 

Fiscalità della riduzione dell’incasso causato dal coronavirus

  • La riduzione dell’incasso per la fornitura di beni o servizi già fatturati, correlata alle difficoltà finanziarie del debitore, genera un componente negativo di reddito che deve essere adeguatamente gestito dal punto di vista contabile e delle imposte dirette, sia per il cliente che per il fornitore.
  • Per realizzare tale riduzione, i contraenti (fornitore e cliente) possono scegliere tra tre strumenti: lo sconto (generalmente incondizionato), la transazione in base all’art. 1965 C.C., la riduzione unilaterale del credito da parte del fornitore.
  • Dal punto di vista contabile avremo i seguenti trattamenti:

-lo sconto incondizionato rappresenta una riduzione dei ricavi dell’esercizio (voce A1);

-la transazione rappresenta un onere che non costituisce una perdita su crediti, ma una sopravvenienza passiva;

-la rinuncia (o remissione) del credito rappresenta un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali (salvo dimostrare le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive).