Sanzioni automatiche per imposta di bollo su fatture elettroniche
• Il decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha previsto, per i contribuenti che ritardano, omettono o versano
meno di quanto dovuto di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che, dal 1.01.2020, l’Agenzia delle Entrate comunichi loro l’importo dovuto, comprensivo di sanzione ridotta e interessi (avviso bonario). Se poi, dopo 30 giorni, tale somma non è stata versata, questa sarà iscritta a ruolo a
titolo definitivo.
• La sanzione ordinaria, del 30%, sarà ridotta a 1/3, e quindi al 10%.Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la ri-liquidazione automatica del bollo, resta applicabile, la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta e la solidarietà del destinatario del documento, superabile solo mediante regolarizzazione nei 15 giorni dal ricevimento della fattura irregolare.
• Gli importi richiesti con avviso bonario terranno conto anche dell’eventuale imposta non dichiarata in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata, in funzione dei dati ricavabili dal documento. Questo potrà accadere, ad esempio, per una fattura contente importi esenti da Iva (ex articolo 10, Dpr 633/1972) superiore a 77,47 euro, ovvero che contiene l’addebito di spese anticipate (articolo 15 del decreto Iva) oltre tale soglia. La ptocedura sarà infatti in grado di rilevare la mancata “applicazione del bollo incrociando la natura dell’operazione (rispettivamente N4 e N1) e l’importo
addebitato.
• Diversamente, non dovrebbe riuscire a operare l’integrazione nell’ipotesi di non imponibilità (codice N3), dato che l’operazione potrebbe essere esente da imposta di bollo (nel caso di cessioni all’esportazione), oppure soggetta a bollo (per le cessioni verso esportatori abituali).
• Le nuove disposizioni si applicheranno solo alle fatture inviate tramite Sdi dal 1.1.2020 e, pertanto, per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continuerà a valere la disciplina ordinaria.