Sanatoria irregolarita’ formali

Nella Legge di conversione del DL n 119/18 il Governo ha introdotto una sanatoria dedicata alla correzione di Errori Formali delle dichiarazioni, riferendosi alla possibilità di correggere errori presenti in dichiarazioni redditi ed IVA presentate che non incidono nella determinazione del tributo.
Deve trattarsi di errori non sostanziali che non inibiscono l’attività accertatrice dell’Agenzia delle Entrate e compiute fino al 24/10/2018.

Cosa si intende per Errore Formale? Sono errori che il contribuente commette e che non incidono da soli nella determinazione delle imposte dovute: tali errori possono essere commessi nella dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, che non incidono sulla base imponibile o sul pagamento del tributo, quali ad esempio:
 La presentazione della dichiarazione dei redditi su modelli non conformi;
 La mancata indicazione dei dati nel frontespizio di un modello dichiarativo;
 Mancanza di informazioni personali nei dati anagrafici del 730;
 La comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche,
 La comunicazione dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat.
 Le violazioni relative all’inversione contabile quando l’imposta è stata assolta dalla
controparte (art. 6, cc. 9- bis1 e 9-bis2),
 L’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Per aderire alla sanatoria Pace Fiscale Errori Formali è sufficiente che il contribuente presenti il versamento, tramite modello F24 di una somma pari a € 200,00; la somma deve essere versata per ogni periodo di imposta in cui sono stati commessi errori formali.
La somma dovuta per regolarizzare le suddette violazioni deve essere versata in due rate:
1. La prima entro il 31 maggio 2019;
2. La seconda entro il 2 marzo 2020.

Convenienza
Sulla base delle argomentazioni sinora individuate appare evidente come questa sanatoria abbia una portata davvero limitata. Il fatto che rientrino nell’ambito di applicazione della norma solo violazioni formali, di per se non punibili, fa si che il contribuente non abbia alcun interesse a ricorrere alle definizione prevista dalla norma.

Perché il contribuente dovrebbe pagare per un errore formale, non oggetto di sanzione tributaria?!
Discorso diverso deve farsi con riferimento alle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative. Violazioni per le quali la convenienza nell’utilizzo dell’istituto in esame dovrà essere opportunamente valutato caso per caso.
Il problema, tuttavia, è che di discrimine tra sanzioni formali e non potrà che essere determinato univocamente dall’Amministrazione Finanziaria. Per cui vi sarà il rischio che, a causa dell’incerto perimetro della non sanzionabilià della violazione, molti contribuenti aderiranno alla sanatoria prevista dall’articolo 9 in tutti quei casi in cui risulti più economico condonare rispetto a proporre ricorso dinnanzi al Giudice tributario.
C’è poi da aggiungere che in molti casi le sanzioni ordinarie per le violazioni possono essere ridotte con Ravvedimento Operoso. Questo porta la sanzione definitiva da versare ad essere, in molti casi, inferiore rispetto a quella fissa della sanatoria in commento.