Ritenute compensi professionali

L’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, di revisione del regime impositivo dei redditi ai fini Ires e Irpef, ha riformato l’art. 54 Tuir, prevedendo per i redditi di lavoro autonomo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Quindi, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di operare la ritenuta; in questo modo si evita l’emersione di un disallineamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.