Principio di cassa allargato fino al 12 gennaio anche se festivo.

Non trattandosi di un termine di prescrizione, non opera la proroga al primo giorno non festivo. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 1 del TUIR stabilisce che “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno (C.M. n. 326/97). Si tratta di un principio che opera anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67 e risposta a interpello n. 483/2019). Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali opera il principio di cassa allargato, rientrano anche i compensi da amministratore, a eccezione di quei soggetti per i quali l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione (es. commercialista) ovvero è connesso all’attività tipica della professione abituale. Con riferimento alla data del 12 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, poiché la stessa non concretizza un termine di prescrizione, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’art. 2963 c.c. che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo (circ. 15 gennaio 2003 n. 2, § 8). Pertanto, il 12 gennaio 2025, ancorché di domenica, rappresenta il termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato.