A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.142/2018, dal 12/01/2019 viene modificato il criterio di verifica della prevalenza, ai fini della comunicazione all’Anagrafe Tributaria, da parte delle Holding non finanziarie.
Tale prevalenza, che prima andava verificata sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi ai due ultimi esercizi chiusi ed era condizionata al soddisfacimento di un requisito patrimoniale ed uno economico, in base al nuovo contesto normativo deve essere verificata anno per anno e sulla base del solo requisito patrimoniale.
Per le società di partecipazione non finanziaria (“holding industriali”) l’attività in via prevalente di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativoall’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
->Cosa deve essere comunicato ?
La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione
da parte delle holding:
- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo, c.d. “cash pooling”;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nelcontratto stesso di finanziamento).
Si ritiene che il riferimento a tale periodo d’imposta (2018) vada legato all’approvazione del relativo bilancio nell’anno successivo (es. 2019). Adattando tale criterio alla nuova disposizione, ne conseguirebbe che gli obblighi comunicativi sorgerebbero con riferimento al mese in cui viene approvato il bilancio 2018: ipotizzando l’approvazione nel mese di aprile 2019, la prima comunicazione mensile dovrebbe essere effettuata entro il 31 maggio 2019.