I creditori delle procedure concorsuali avviate nel 2022 che non hanno emesso la nota di variazione in diminuzione dell’Iva entro il 31.12.2022 hanno ancora tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale (2.05.2023); in tal caso, però, l’imposta si recupera nell’anno corrente e non può quindi concorrere alla determinazione (e alla compensazione) dell’eventuale credito del 2022. Questo per effetto dell’orientamento manifestato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 192/2020 e confermato successivamente, in particolare in sede di commento delle modifiche apportate all’art. 26 D.P.R. 633/1972 dal D.L. 73/2021.
Nel caso in cui la nota di variazione in diminuzione non sia emessa, e il correlato diritto alla detrazione non sia esercitato, nel termine di legge, non sarà più possibile recuperare l’Iva con il meccanismo della rettifica contabile di cui all’art. 26 D.P.R. 633/1972, non essendo ammissibile, secondo l’Agenzia delle Entrate, utilizzare la dichiarazione integrativa a favore.