Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 334/2024, ribadisce che tutte le attività riconducibili ad amministrazione di impresa (attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori, l’avere assunto dipendenti ecc) non sono assimilabili ad attività esecutiva (questa infatti è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, dagli altri lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi); pertanto, è dovuta la sola iscrizione previdenziale alla Gestione Separata Inps.