Il D.L. 17.03.2020, n. 18, all’art. 56, prevede che al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le PMI possano avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie verso banche e altri intermediari finanziari, delle seguenti misure di sostegno:
a)per le aperture di credito “sino a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020 (ossia della data di pubblicazione del D.L.), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,non possono essere né revocati né ridotti fino al 30.09.2020;
b)per i prestiti con rimborso in un’unica soluzione e con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati(compresi accessori e senza alcuna formalità) fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rateo dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospesosino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (compresi accessori e senza alcuna formalità) secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono ottenere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.
Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30.09.2020, che conseguentemente non dovrà essere pagata.
Per accedere alle agevolazioni occorre soddisfare le seguenti condizioni:
- essere una micro impresao una piccola o media impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, avente sede in Italia. Secondo tale definizione, rientrano nella platea dei beneficiari le imprese che rispettano i seguenti parametri dimensionali:
– micro impresa: dipendenti inferiori a 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a € 2 milioni;
– piccola impresa: dipendenti inferiori a 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiori a € 10 milioni;
– media impresa: dipendenti inferiori a 250 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiori a € 50 milioni;
- è necessario dare comunicazione alla banca della propria intenzione di accedere alla misura di sostegno, allegando una dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. La comunicazione può essere inviata via PEC o con altra modalità che consenta una datazione certa e in essa l’impresa deve dichiarare: il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, con sede in Italia; di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000;
- le esposizioni debitorie, al 17.03.2020, non devono essere classificate come esposizioni deteriorate(che comprendono le categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti). In particolare, l’impresa non deve avere rate insolute in tutto o in parte da più di 90 giorni e, quindi, deve trattarsi di esposizioni in bonis.