Entro il 23 aprile 2019 si dovrà pagare L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Con l’introduzione generalizzata della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, sono state modificate la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. L’ammontare verra determinato direttamente dall’Agenzia delle entrate, che attende gli incassi del tributo entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.
La nuova modalità e tempistica di assolvimento dell’imposta di bollo si applicano a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture (e altri documenti simili), di importo complessivo superiore a euro 77,47, emesse in relazione ad operazioni:
– fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72), ovvero territoriale (articoli da 7-bis a 7 septies, DPR 633/72);
– non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
– esenti (art. 10, DPR 633/72);
– escluse (art. 15 DPR 633/72);
L’imposta si applica sulle fatture con diverse modalità. In relazione alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, questa viene assolta con le modalità stabilite dall’art. 6, decreto ministeriale 17 giugno 2014 (cd “bollo virtuale”), con delle scadenze prefissate.
Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (data che cade di sabato, con la conseguenza che la scadenza slitterà al 23 aprile 2019 – primo giorno feriale successivo).
A regime, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:
1° trimestre 20 aprile
2° trimestre 20 luglio
3° trimestre 20 ottobre
4° trimestre 20 gennaio
Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.
La nuova formulazione della disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate renda noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SDI.
Il soggetto passivo (il soggetto che emette le fatture) potrà eseguire il pagamento utilizzando:
– l’F24 precompilato dall’Agenzia;
– l’apposita funzionalità presente nell’area con addebito su conto corrente bancario o postale.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.