La Corte di giustizia Ue, nella sentenza 12.12.2024, causa C-527/23, ha stabilito che, nella misura in cui è provato che i servizi acquistati dal soggetto passivo sono utilizzati per le sue operazioni imponibili, il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere negato, anche se gli stessi servizi sono stati forniti anche ad altri soggetti passivi appartenenti al medesimo centro di interessi economici. È inoltre privo di rilevanza il fatto che l’ acquisto fosse necessario o opportuno, non essendo il diritto in esame subordinato a criteri di redditività.