La Cassazione, con l’ordinanza 19.11.2024, n. 29754, ha stabilito che l’impianto fotovoltaico su terreno agricolo a supporto dell’attività agricola deve essere classificato come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10), anche se l’imprenditore agricolo utilizza l’impianto in virtù di un contratto di locazione finanziaria e non ne è proprietario.
• Ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità ex art. 9, c. 3-bis D.L. 557/1993, non è necessario che utilizzatore e proprietario di un fabbricato strumentale all’attività agricola coincidano, a condizione che l’utilizzatore dell’impianto svolga attività di produzione di energia in regime di connessione con l’attività agricola principale