Donazioni informali (il genitore dà denaro al figlio) e donazioni indirette (il genitore paga la casa del figlio) senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. È questa la rilevante decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024