Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente al quale era stato concesso lo sconto. A chiarirlo è la Direzione regionale della Lombardia in risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022) presentata da un imprenditore esercente l’attività di imbianchino, che aveva concesso ai clienti lo sconto in fattura per lavori di tinteggiatura rientranti nel bonus facciate.
L’interpellante ha specificato che i clienti che avevano effettuato gli interventi avevano trasmesso all’agenzia delle Entrate la comunicazione dell’esercizio dell’opzione e che l’istante stesso aveva accettato la cessione del credito sull’apposita piattaforma telematica. In seguito però, anche a causa delle limitazioni normative di volta in volta introdotte per le cessioni successive alla prima, le banche e gli altri intermediari finanziari interpellati dall’imprenditore hanno evidenziato di non aver più capienza per l’accettazione. Da qui è nata l’esigenza di retrocedere il credito al cliente che aveva esercitato l’opzione.
Così, viene ora chiesto all’Agenzia se, per il fornitore che ha concesso lo sconto, sia possibile effettuare la prima cessione del credito, anziché ad un soggetto terzo, al proprio cliente il quale, dopo averlo regolarmente accettato, ne rientrerà in possesso e lo potrà utilizzare in compensazione. La Dre Lombardia ha risposto positivamente, chiarendo che la normativa ad oggi vigente e la prassi in materia, prevedendo la possibilità di effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, non precludono in alcun modo la cessione nei confronti del soggetto che ha beneficiato dello sconto in fattura (ossia il cliente originario).