La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 13.10.2022, C-397/21, ha affermato che il soggetto passivo al quale il fornitore ha indebitamente applicato l’Iva, versandola all’erario, ha diritto di chiederne il rimborso all’amministrazione finanziaria se non può ottenerlo dal fornitore, per esempio perché divenuto insolvente. Se l’amministrazione non esegue il rimborso in un termine ragionevole dalla presentazione della domanda, l’interessato ha anche diritto al pagamento degli interessi.