La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riscrivendo integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti in vigore fino al 31 dicembre 2019. Si tratta di una nuova forma di incentivo che mira a favorire l’acquisto di beni strumentali nuovi e l’acquisto di beni “Impresa 4.0” che, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dalle previgenti discipline di super e iperammortamento, cambia natura, passando da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall’IRES o dall’IRPEF delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, a credito d’imposta.
Il nuovo credito d’imposta è applicabile alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e al pagamento dell’acconto minimo del 20%.
La precedente disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – prorogata dal Decreto crescita (DL 34/2019), per quanto riguarda il super ammortamento, e dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), per quanto attiene all’iper ammortamento, rimane applicabile agli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2019 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, contestualmente, è stato confermato l’ordine dal fornitore pagato acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Beneficiari del bonus
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Il credito d’imposta è applicabile anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell’ottica “Industria 4.0” ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.
Beni che danno diritto al bonus
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir;
i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, quindi con ammortamento superiore a 15 esercizi;
i fabbricati e le costruzioni;
i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 della legge 208/2015 (Stabilità 2016), come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in:
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Misura del bonus
Il nuovo beneficio fiscale è concesso in misura variabile in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, con tetto di spesa pari a 700mila euro. A differenza della disciplina dei maxi-ammortamenti, tali investimenti sono slegati tra di loro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti (in pratica, per quelli a cui prima si applicava il super ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Caratteristiche del credito d’imposta e suo utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, cioè tra tributi diversi (art. 17 D.Lgs. 241/1997), in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per investimenti in beni immateriali. L’utilizzo potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti in ottica di “Industria 4.0”, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
All’agevolazione in commento non si applica il limite generale di 700mila euro, relativo all’utilizzo annuale dei crediti, e neppure quello particolare di 250mila euro, concernente i crediti che devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il bonus non concorre, inoltre, alla formazione né della base imponibile né del reddito IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
L’utilizzo del credito è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per permettere al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno inviare una comunicazione allo stesso MISE, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale.
Cessione dei beni agevolati
In caso di cessione o destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’effettuazione dell’investimento, il credito va ricalcolato, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e riversando all’Erario l’ammontare già fruito, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si verifica l’evento che genera la riduzione del credito. Per gli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dettate per la disciplina dell’iper ammortamento dall’articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017.
Documentazione da conservare
I contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, per non perdere il beneficio, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa;
per i beni in ottica “Industria 4.0”, deve essere prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.