• Dal 1.10.2019 non è più in vigore il periodo di moratoria per l’omessa o ritardata fatturazione elettronica. La norma di riferimento, a livello sanzionatorio, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al c. 1 prevede che:
– in caso di violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, è prevista la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
– alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
• La sanzione è applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica viene trasmessa a SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo.
• Per le operazioni effettuate fino al 30.06.2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, mensili e trimestrali. Solo per i contribuenti con liquidazione mensile, la moratoria con riduzione al 20% della sanzione si applica fino alle operazioni effettuate entro il 30.09.2019.
La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.