Nella giornata di ieri 27/6/19 e’ stato approvato il Decreto Crescita. Ecco uina sintesi delle principali novitaà:
- Diventa ufficialela proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per tutti i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (quindi anche minimi e forfettari) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Sono infatti esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.
- Novità sono previste anche nell’ambito della disciplina in materia di fatturazione elettronica: viene infatti modificato il termine per l’emissione della fattura previsto dal L. 119/2018, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazionedi cessione del bene o di prestazione del servizio.
- Nuova disposizione di legge che prevede la possibilità, per il contribuente, di rilasciare all’intermediario un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni, a fronte del quale, quindi, l’intermediario deve rilasciare un unico impegno alla trasmissione. Il nuovo impegno alla trasmissionecumulativo potrà essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, nel quale dovranno quindi essere indicate anche le dichiarazioni e le comunicazioni che l’intermediario si impegna a trasmettere telematicamente. L’impegno cumulativo si intende conferito per la durata del mandato professionale (o per la durata indicata nell’impegno stesso) e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente.
- E’ statospostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- E stata introdottala possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
- Sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terziin ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
- E’ stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente(attualmente previsto per i soli registri Iva),
- Viene introdotto nell’ambito dell’accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamentee nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. A tal fine, l’Amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, dovrà notificare l’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento