La Cassazione, con l’ordinanza n. 1861/2025, ha chiarito il principio in base al quale anche le imprese minori in contabilità semplificata devono indicare il valore delle rimanenze, con valutazione distinta per categorie omogenee e secondo quantità e valore, sul registro degli acquisti tenuto ai fini Iva. La mancata predisposizione e presentazione di tali dettagli giustifica e legittima l’accertamento induttivo.