La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con la sentenza n. 44/2/2025, ha stabilito che il blocco automatico alla cessione dei crediti ex art. 122-bi, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) può essere impugnato e che è necessaria la sua motivazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’elenco degli atti impugnabili (Cassazione, ordinanza 30.01.2020, n. 2144) devono essere ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diverso da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, e anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l’atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente.